Edifici commerciali di successo

Il consiglio dei ministri ha prorogato fino al 31/12/2020 la detrazione fiscaale per la sostituzionne degli infissi diminuendo e portando la percentuuale di detrazione al 50% fino ad un tetto massimmo di € 60.000, purché venga dimostrato che i nuovi serramenti rispettino i valori di trasmittanza termica imposta relativa alla propria fascia climatica.

Il 50% del costo sostenuto è detraibile dalle imposte in dieci anni, con quote di pari importo.

La nostra azienda inn collaborazione con un tecnico certificatore, offre uun servizio molto importante al cliente, è possibbile infatti affidare al certificatore tutte le pratiche necessarie
per il raggiungimento della detrazione, dalla registrazione nel sito dell’ENEA alla compilazioone di tutti i documenti necessari avendo la certezzza di non incappare in errori o perdite di tempo, che potrebbero compromettere l’esito dell’operazione.

Accederre alla detrazione fiscale del 50% è facile ecco i punti essenziali:

  • Pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario o postale su appositii moduli per il risparmio energetico.
  • Il produttoore fornisce assieme ai serramenti la certificazione energetica che attesta la conformità dei serramenti forniti ai valori limite imposti dal decreto.
  • Entro 90 giorni dalla data di fine lavori si deve effettuare la registrazionne online sul sito ENEA e si deve compilare l’allegato F online.
  • Se l’invio è andato a buon fine il sistema invia automaticamente al cliente una ricevuta valida come originale per l’avvenuto invio.
    Consegnando tutte le documentazioni al proprio commercialista o al CAF, il cliente provvederà a detrarre il 50% della sua spesa dalle imposte a suo debito a partire dall’anno successivo in cui ha sostenutoo la spesa e per i dieci anni successivvi.

Ulteriori informazioni possono reperirsi presso il sito Web della ENEA :

http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecnologie.htm

In sintesi, per poter usufruire dello sgravio fiscale del 65% devono ritrovarsi le seguenti condizioni (aggiornate al luglio 2011):

beneficiari degli incentivi :
-possono essere tutti i contribuenti, persone fisiche, professionisti, società e imprese che sostengono spese per l’esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti . Nell’ipotesi che gli interventi siano eseguiti attraverso contratti di locazione finanziaria (leasing), la detrazione compete all’utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.

requisiti generali dell’immobile :
– deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e con ICI pagata, se dovuta;
– deve essere dotato di impianto di riscaldamento ;
– in caso di demolizione, è ammessa a detrazione la sola “fedele ricostruzione”, nel rispetto di volumetria e sagoma dell’edificio preesistente. Di conseguenza, la successiva ricostruzione non può prevedere ampliamenti, che pregiudicherebbero completamente il diritto alla detrazione;
– in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente.

requisiti tecnici specifici dell’intervento :
– l’intervento deve configurarsi come sostituzione di serramenti già esistenti (e non come nuova installazione);
– deve delimitare un locale riscaldato a contatto con l’esterno (o con vani non riscaldati);
– deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26.01.10 (ex D.M. 11.03.08, che si riporta nella colonna di destra della tabella sottostante).

altre opere agevolabili :
– assicurate le condizioni sopra esposte, possono essere agevolabili anche scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmittanza termica, può considerarsi anche l’apporto degli elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza complessivo non superi il valore limite della tabella 2 di cui sopra.